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CER 2024 - Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo

CER

CER (Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo) sono un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.

In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.

È stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il decreto che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia.

Ecco cosa troverai in questo articolo

CER - Costituzione

Per costituire una CER , la prima cosa da individuare sono le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica. 

È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore,
cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. 

Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto. 

L’adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER.

CER - soggetti partecipanti

Alla CER possono partecipare:

  • enti territoriali;
  • amministrazioni comunali;
  • persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI);
  • commercianti, artigiani, a condizione che siano intestatarie di un fornitura di energia (POD) e che sia collegata alla stessa cabina di trasformazione.

Sono attualmente escluse le grandi aziende con un fatturato annuo oltre i 50 milioni o con più di 250 dipendenti, che potranno invece configurarsi come produttori terzi.

La dimensione minima è di 2 membri, di cui almeno uno deve possedere un impianto di produzione da fonti rinnovabili.

I membri delle comunità energetiche rinnovabili vengono definiti consumer e prosumer. I primi sono soggetti che non mettono a disposizione impianti di produzione e quindi consumano solamente, mentre i prosumer sono coloro che producono e consumano.

Nel dettaglio in una CER essendo una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia, è possibile partecipare in qualità di:

  • produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico;
  • autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l’energia in eccesso con il resto della comunità;
  • consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. 

CER - Incentivi

Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia auto consumata sotto due diverse forme:

  • una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e auto consumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia auto consumata virtualmente – per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica;
  • un corrispettivo di valorizzazione per l’energia auto consumata, definito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh.
  • contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non auto consumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. 

Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:
● 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
● 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
● 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
● 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.


L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia
recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.

CER - spese ammissibili per il contributo in conto capitale

Sono ammissibili le seguenti spese:

  • realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
  • fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  • acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;
  • opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  • connessione alla rete elettrica nazionale;
  • studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
  • progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;
  • direzione lavori e sicurezza;
  • collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Le spese relative agli studi di prefattibilità, progettazione, direzione dei lavori e collaudi tecnici sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

CER - presentazione delle domande

Il soggetto beneficiario potrà presentare la richiesta di accesso al contributo PNRR a seguito dell’apertura dello sportello.

Sono ammesse le richieste esclusivamente per impianti per i quali non sono stati avviati i lavori di
realizzazione.

Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.

Sp Studios fornisce un servizio di consulenza orientato ad aiutare le aziende a verificare i criteri di ammissibilità per numerose misure di agevolazione.

In questo modo, il team di consulenti di Sp Studios forniranno all’azienda un’assistenza per la corretta presentazione della modulistica ai bandi.

Contattaci e la tua pratica verrà seguita da un team di esperti che ti supporterà in tutti i passaggi, dalla presentazione alla rendicontazione della domanda.

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